Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo; c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».