Art. 18 
 
 
                 Termini di approvazione dei bilanci 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  3,
approvano: 
    a) il bilancio di previsione o il budget economico  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente; 
    b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il  30  aprile
dell' anno successivo; 
    c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30   giugno   dell'anno
successivo. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i
loro  bilanci  preventivi,  le  relative  variazioni  ed  i   bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche,
secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati  ed
omogenei, assicurano l'effettiva  comparabilita'  delle  informazioni
tra i diversi enti territoriali. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».