Art. 2 
 
 
               Adozione di sistemi contabili omogenei 
 
  1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  adottano   la   contabilita'
finanziaria cui  affiancano,  ai  fini  conoscitivi,  un  sistema  di
contabilita'  economico-patrimoniale,   garantendo   la   rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il  profilo  finanziario  che
sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che
adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai  fini
conoscitivi,  un  sistema  di  contabilita'   economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  3. Le istituzioni degli enti locali di  cui  all'articolo  114  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli  altri  organismi
strumentali  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1
adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione  di  cui
fanno parte. 
  4. In relazione al riordino della disciplina per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione  del  bilancio
di cassa, si  procede  ai  sensi  dell'articolo  42  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale
estensione della disciplina adottata  in  applicazione  del  medesimo
articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  52,comma  4,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «4. Le disposizioni di cui  alla  presente  legge  sono
          applicate dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale in quanto ritenute compatibili con la  sfera
          di  autonomia  costituzionalmente   riconosciuta   a   tali
          organi.».