Art. 4 
 
 
                      Piano dei conti integrato 
 
  1. Al fine di consentire il consolidamento ed il  monitoraggio  dei
conti pubblici, nonche' il miglioramento  della  raccordabilita'  dei
conti delle amministrazioni pubbliche  con  il  Sistema  europeo  dei
conti nazionali  nell'ambito  delle  rappresentazioni  contabili,  le
amministrazioni di cui all'articolo 2,  commi  1  e  2,  adottano  un
comune piano dei conti integrato definito con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
  2. Il piano dei conti  integrato,  ispirato  a  comuni  criteri  di
contabilizzazione,  e'  costituito  dall'elenco  delle  articolazioni
delle unita' elementari del bilancio  finanziario  gestionale  e  dei
conti  economico-patrimoniali,  definito  in  modo  da   evidenziare,
attraverso i principi contabili applicati, le modalita' di  raccordo,
anche  in  una   sequenza   temporale,   dei   dati   finanziari   ed
economico-patrimoniali, nonche' consentire  la  rilevazione  unitaria
dei fatti gestionali. 
  3. L'elenco dei  conti  economico-patrimoniali  comprende  i  conti
necessari  per   le   operazioni   di   integrazione,   rettifica   e
ammortamento, effettuate secondo le modalita'  e  i  tempi  necessari
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. 
  4. Il piano dei conti di  ciascun  comparto  di  enti  puo'  essere
articolato  in  considerazione  alla  specificita'  dell'   attivita'
svolta, fermo restando la riconducibilita' delle predette  voci  alle
aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui  al
comma 1. 
  5. Il livello del piano dei conti integrato comune  rappresenta  la
struttura  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei   documenti
contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 
  6. Al fine di facilitare  il  monitoraggio  e  il  confronto  delle
grandezze  di   finanza   pubblica   rispetto   al   consuntivo,   le
amministrazioni di cui all'articolo 2,  commi  1  e  2,  allegano  al
bilancio annuale di previsione un documento  conoscitivo  concernente
le  previsioni  relative  agli  aggregati  corrispondenti  alle  voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di  cui
al comma 1. 
  7. Al fine di fornire supporto all' analisi  degli  scostamenti  in
sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota  integrativa  al
rendiconto  che  espone  i  risultati  della  gestione,  deve  essere
corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze  degli
aggregati corrispondenti alle voci articolate  secondo  la  struttura
del piano dei conti integrato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009,  del
          Consiglio relativo all'applicazione  del  protocollo  sulla
          procedura per i disavanzi eccessivi, allegato  al  trattato
          che istituisce la Comunita' europea  (Versione  codificata)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) .». 
              -  Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  8,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «8. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».