Art. 7 Modalita' di codificazione delle transazioni elementari 1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato: a) l'adozione del criterio della prevalenza; b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva.