Art. 9 
 
 
                       Il sistema di bilancio 
 
  1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di
programmazione,  previsione,  gestione  e  rendicontazione.  Le   sue
finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai  programmi
futuri,  a  quelli  in  corso  di  realizzazione   ed   all'andamento
dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n.  2223/96,  del
          Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e
          regionali nella Comunita' e' pubblicato nella  G.U.C.E.  30
          novembre 1996, n. L 310.