Art. 9 Il sistema di bilancio 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
Note all'art. 9: - Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita' e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 1996, n. L 310.