Art. 2 
 
   Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale 
 
  1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a  piano
di rientro ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  77,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente  delle  seguenti
condizioni:  a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   nominato
Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
e 83, della citata legge n. 191 del 2009,  non  abbia  adempiuto,  in
tutto o in parte, all'obbligo di redazione del  piano  di  rientro  o
agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi  dell'articolo
2, comma  81,  della  citata  legge  n.  191  del  2009,  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con  conseguente
perdurare del disavanzo sanitario  oltre  la  misura  consentita  dal
piano medesimo o suo aggravamento; c)  sia  stato  adottato  per  due
esercizi consecutivi, in presenza del  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi del piano di rientro e  del  conseguente  incremento  delle
aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata  legge
n.   191   del   2009,   un   ulteriore   incremento    dell'aliquota
dell'addizionale regionale  all'Irpef  al  livello  massimo  previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  2. Il grave dissesto finanziario di  cui  al  comma  1  costituisce
grave violazione di legge e in tal caso con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  126,  comma  primo,  della
Costituzione, sono disposti lo scioglimento del  Consiglio  regionale
nonche' la  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e  la  loro  riconduzione  alla  diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente  della  Giunta
regionale. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  adottato
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  conforme  della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  espresso  a
maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del  Consiglio
dei  Ministri  partecipa  il  Presidente   della   Giunta   regionale
interessato. 
  3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
cariche elettive a livello locale, regionale,  nazionale  ed  europeo
per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
essere nominato quale componente di alcun organo o carica di  governo
degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e  dell'Unione  europea
per un periodo di tempo di dieci anni. 
  4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione  dell'articolo
2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009,  nell'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, che sostituisce il Presidente della  Giunta  regionale  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79  e  83,  della
citata legge n. 191 del 2009. 
  5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente  della  Giunta
regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la
coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 
  6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011. 
  7. Con riguardo a settori  ed  attivita'  regionali  diversi  dalla
sanita',  ove  una  regione  dopo  la  determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
coerenza con le previsioni di  cui  all'articolo  18  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e'  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dei commi  77,  79,  83,  81  e  86
          dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "77.  E'  definito  quale  standard  dimensionale   del
          disavanzo sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento
          ordinario e alle maggiori  entrate  proprie  sanitarie,  il
          livello del 5 per cento, ancorche' coperto  dalla  regione,
          ovvero il livello inferiore al  5  per  cento  qualora  gli
          automatismi fiscali  o  altre  risorse  di  bilancio  della
          regione non garantiscano con la quota libera  la  copertura
          integrale del  disavanzo.  Nel  caso  di  raggiungimento  o
          superamento di  detto  standard  dimensionale,  la  regione
          interessata e' tenuta a presentare entro il  successivo  10
          giugno un piano di  rientro  di  durata  non  superiore  al
          triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
          farmaco (AIFA)  e  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali (AGENAS)  ai  sensi  dell'  articolo  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, per le parti non in contrasto con
          la  presente  legge,  che  contenga  sia   le   misure   di
          riequilibrio del profilo erogativo dei  livelli  essenziali
          di assistenza, per renderlo conforme  a  quello  desumibile
          dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei
          medesimi livelli essenziali di assistenza,  sia  le  misure
          per  garantire  l'equilibrio  di  bilancio   sanitario   in
          ciascuno degli anni compresi nel piano stesso." 
              "79.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti
          con le regioni, decorsi i  termini  di  cui  al  comma  78,
          accerta  l'adeguatezza  del  piano  presentato   anche   in
          mancanza  dei  pareri  delle  citate  Struttura  tecnica  e
          Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
          approvato dal Consiglio dei ministri ed  e'  immediatamente
          efficace ed esecutivo per la regione. In caso di  riscontro
          negativo, ovvero  in  caso  di  mancata  presentazione  del
          piano, il  Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  dell'
          articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della
          regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i
          successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua
          attuazione per l'intera durata del piano stesso. A  seguito
          della nomina del presidente quale commissario ad acta: 
                a)  oltre  all'applicazione  delle  misure   previste
          dall'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
                b) con riferimento all'esercizio in corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste dal citato  articolo  1,  comma  174,
          della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato  dal
          comma 76 del presente articolo." 
              "83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di  cui  all'articolo  3,
          comma 2,  della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia
          sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono  il
          proprio parere entro i termini perentori,  rispettivamente,
          di dieci e di venti  giorni  dalla  richiesta,  diffida  la
          regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
          tutti gli atti normativi, amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli
          obiettivi  in  esso  previsti.  In   caso   di   perdurante
          inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la  verifica
          degli adempimenti regionali e dal Comitato  permanente  per
          la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza  di  cui  rispettivamente  all'articolo   12   e
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005,  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
          il Ministro per i rapporti con le  regioni,  in  attuazione
          dell' articolo 120 della Costituzione nomina il  presidente
          della regione commissario ad acta per l'intera  durata  del
          piano di rientro. Il commissario  adotta  tutte  le  misure
          indicate  nel  piano,  nonche'   gli   ulteriori   atti   e
          provvedimenti normativi,  amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  da  esso  implicati  in  quanto  presupposti  o
          comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
          piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed  esatta
          attuazione del piano a  tutti  i  livelli  di  governo  del
          sistema sanitario regionale. A seguito della  deliberazione
          di nomina del commissario: 
                a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'
          articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
                b) con riferimento all'esercizio in corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le modalita' previste  dall'  articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  da
          ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo." 
              "81. La verifica dell'attuazione del piano  di  rientro
          avviene  con  periodicita'  trimestrale  e  annuale,  ferma
          restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
          previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove  ritenute
          necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
          spesa  e  programmazione  sanitaria,  e  comunque  tutti  i
          provvedimenti  aventi  impatto   sul   servizio   sanitario
          regionale indicati nel piano in  apposito  paragrafo  dello
          stesso, sono trasmessi  alla  piattaforma  informatica  del
          Ministero della salute, a  cui  possono  accedere  tutti  i
          componenti degli organismi  di  cui  all'articolo  3  della
          citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
          dell'attivita' di affiancamento di propria  competenza  nei
          confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro  dai
          disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente  sui
          provvedimenti indicati nel piano di rientro." 
              "86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di  verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste dall'  articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma
          76 del presente articolo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di  autonomia
          di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
          province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 6. Addizionale regionale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2013  ciascuna  regione  a
          Statuto ordinario puo',  con  propria  legge,  aumentare  o
          diminuire l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
          di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9  per
          cento  sino  alla  rideterminazione  effettuata  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1, primo periodo.  La  maggiorazione
          non puo' essere superiore: 
                a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 
                b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
                c) a 2,1  punti  percentuali  a  decorrere  dall'anno
          2015. 
              2.  Fino  al  31  dicembre  2012,  rimangono  ferme  le
          aliquote  della  addizionale  regionale   all'IRPEF   delle
          regioni che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, sono superiori alla aliquota  di  base,  salva  la
          facolta' delle  medesime  regioni  di  deliberare  la  loro
          riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
              3. Resta fermo il limite  della  maggiorazione  di  0,5
          punti  percentuali,  se  la  regione  abbia   disposto   la
          riduzione dell'IRAP. La maggiorazione  oltre  i  0,5  punti
          percentuali non trova applicazione  sui  redditi  ricadenti
          nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
          presente periodo. In caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve
          assicurare un gettito che, unitamente  a  quello  derivante
          dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
          2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei   trasferimenti
          regionali ai comuni, soppressi in attuazione  del  medesimo
          articolo 12. 
              4.  Per  assicurare   la   razionalita'   del   sistema
          tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei  criteri
          di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato,  le
          regioni   possono   stabilire   aliquote   dell'addizionale
          regionale   all'IRPEF   differenziate   esclusivamente   in
          relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
          stabiliti dalla legge statale. 
              5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui  al
          presente articolo, possono  disporre,  con  propria  legge,
          detrazioni  in  favore  della  famiglia,   maggiorando   le
          detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.  Le  regioni
          adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
          misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
          IRPEF, il cui livello di  reddito  e  la  relativa  imposta
          netta, calcolata anche su base familiare, non  consente  la
          fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 
              6. Al fine di favorire l'attuazione  del  principio  di
          sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118,  quarto
          comma, della Costituzione, le  regioni,  nell'ambito  della
          addizionale di cui al presente  articolo,  possono  inoltre
          disporre, con propria  legge,  detrazioni  dall'addizionale
          stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher,  buoni
          servizio e altre misure di sostegno sociale previste  dalla
          legislazione regionale. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano a decorrere dal 2013. 
              8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5
          e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio  della  regione
          che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
          da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
          previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 
              9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui  ai
          commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate  nei  piani
          di rientro  dal  deficit  sanitario  alle  quali  e'  stata
          applicata la  misura  di  cui  all'articolo  2,  commi  83,
          lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del  2009,  per
          mancato rispetto del piano stesso. 
              10. Restano  fermi  gli  automatismi  fiscali  previsti
          dalla vigente legislazione nel settore sanitario  nei  casi
          di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
          di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
              11. L'eventuale  riduzione  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF e' esclusivamente a  carico  del  bilancio  della
          regione e non comporta alcuna  forma  di  compensazione  da
          parte dei fondi di cui all'articolo 15.". 
              Si riporta il testo del comma primo dell'art. 126 della
          Costituzione: 
              "Art. 126. Con decreto motivato  del  Presidente  della
          Repubblica sono  disposti  lo  scioglimento  del  Consiglio
          regionale e la rimozione del Presidente  della  Giunta  che
          abbiano compiuto atti contrari alla  Costituzione  o  gravi
          violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
          altresi'  essere  disposti   per   ragioni   di   sicurezza
          nazionale. Il decreto e' adottato sentita  una  Commissione
          di  deputati  e  senatori  costituita,  per  le   questioni
          regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.". 
               Si riporta il testo del comma  84  dell'art.  2  della
          citata legge n. 191 del 2009: 
              "84. Qualora  il  presidente  della  regione,  nominato
          commissario ad acta per la  redazione  e  l'attuazione  del
          piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in
          parte all'obbligo di redazione del piano o  agli  obblighi,
          anche    temporali,    derivanti    dal    piano    stesso,
          indipendentemente  dalle  ragioni  dell'inadempimento,   il
          Consiglio dei ministri, in attuazione  dell'  articolo  120
          della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
          della predisposizione del piano  di  rientro  e  della  sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei ministri,  in  attuazione  dell'articolo  120
          della Costituzione, sentita la regione interessata,  nomina
          uno o piu' commissari ad acta di qualificate  e  comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati.". 
              Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione: 
              "Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 68 del 2011: 
              "2. Restano ferme le disposizioni in materia  di  quota
          premiale  e  di  relativa  erogabilita'  in  seguito   alla
          verifica degli adempimenti  in  materia  sanitaria  di  cui
          all'articolo 2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni  in  materia
          di realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario,
          di rilievo  nazionale  e  di  relativa  erogabilita'  delle
          corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e
          34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  successive
          modificazioni, e in materia  di  fondo  di  garanzia  e  di
          recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
          febbraio 2000, n. 56,  rispettivamente  per  minori  ovvero
          maggiori  gettiti  fiscali  effettivi  rispetto  a   quelli
          stimati ai fini della copertura  del  fabbisogno  sanitario
          regionale   standard.   Resta   altresi'   fermo   che   al
          finanziamento della  spesa  sanitaria  fino  all'anno  2013
          concorrono    le    entrate    proprie,    nella     misura
          convenzionalmente    stabilita    nel     riparto     delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse,  previste
          da specifiche disposizioni, che ai  sensi  della  normativa
          vigente sono ricomprese nel livello del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
          Stato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge  n.
          42 del 2009: 
              "Art. 18. Patto di convergenza 
              1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria  ovvero
          con apposito disegno di legge  collegato  alla  manovra  di
          finanza pubblica, in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  gli
          interventi appositamente individuati da parte del Documento
          di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo
          confronto e valutazione congiunta  in  sede  di  Conferenza
          unificata, propone norme di  coordinamento  dinamico  della
          finanza  pubblica  volte  a  realizzare  l'obiettivo  della
          convergenza dei costi e dei fabbisogni  standard  dei  vari
          livelli di governo nonche' un percorso di convergenza degli
          obiettivi  di  servizio   ai   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  e  alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'
          articolo  117,  secondo  comma,  lettere  m)  e  p),  della
          Costituzione. Nel caso in cui il  monitoraggio,  effettuato
          in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, rilevi che uno  o  piu'  enti  non  hanno
          raggiunto gli obiettivi loro assegnati,  lo  Stato  attiva,
          previa  intesa  in  sede   di   Conferenza   unificata,   e
          limitatamente  agli  enti   che   presentano   i   maggiori
          scostamenti  nei  costi  per  abitante,  un   procedimento,
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti
          e a stabilire le azioni correttive da intraprendere,  anche
          fornendo agli  enti  la  necessaria  assistenza  tecnica  e
          utilizzando, ove  possibile,  il  metodo  della  diffusione
          delle  migliori  pratiche  fra  gli   enti   dello   stesso
          livello.".