Art. 3 
 
Decadenza automatica e interdizione dei funzionari  regionali  e  dei
                         revisori dei conti 
 
  1.  Il  verificarsi  del  grave   dissesto   finanziario   di   cui
all'articolo 2 determina l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali  e,
previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
conti. 
  2. Agli stessi soggetti di cui  al  comma  1  si  applica  altresi'
l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati  da
enti pubblici per un periodo di tempo  di  dieci  anni.  La  sanzione
dell'interdizione  e'  irrogata  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo. 
  3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo del comma  79  dell'art.  2  della  citata
          legge n. 191 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 2.