Art. 5 
 
         Regolarita' della gestione amministrativo-contabile 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi. 
  2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione  territoriale,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle  verifiche
di cui al comma 1. L'attivita' di verifica  sulla  regolarita'  della
gestione   amministrativo-contabile   attivata   sulla   base   degli
indicatori di  cui  al  comma  1  e'  eseguita  prioritariamente  nei
confronti dei comuni capoluogo di provincia. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  14  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "1. In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
              a)  consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
              b)  valutare  la  coerenza   della   evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
              c)  monitorare  gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
                e)  consentire  l'accesso  e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica.". 
              Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, vedasi nelle Note alle premesse.