Art. 7 
 
          Mancato rispetto del patto di stabilita' interno 
 
  1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
quello dell'inadempienza: 
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di cassa o di competenza. In caso di  mancato  versamento  si
procede,  nei  sessanta  giorni  successivi,  al  recupero  di  detto
scostamento a valere  sulle  giacenze  depositate  nei  conti  aperti
presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
della certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede  al
blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non viene  acquisita.  La  sanzione  non  si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di
stabilita'  interno  sia  determinato  dalla   maggiore   spesa   per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione; 
    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010. 
  2. In caso di mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite  con
legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza  permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo  agli  anni
2010 e seguenti. 
  5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, con apposito decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti  di
cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della  sanzione  operata  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto  di  cui  al  primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione  tecnica  che
ne evidenzi gli effetti finanziari.". 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'art.  82  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 82. Indennita'. 
              1. Il decreto di cui al comma 8 del  presente  articolo
          determina una indennita' di funzione,  nei  limiti  fissati
          dal presente articolo, per il sindaco, il presidente  della
          provincia, il sindaco metropolitano,  il  presidente  della
          comunita'    montana,    i    presidenti    dei    consigli
          circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,  i
          presidenti dei consigli comunali e provinciali,  nonche'  i
          componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
          delle loro  articolazioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita'  montane,  delle  unioni  di
          comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale  indennita'  e'
          dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti  che  non  abbiano
          richiesto l'aspettativa. 
              2. I consiglieri comunali e provinciali  hanno  diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. 
              3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme  relative
          al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le  indennita'
          di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai  redditi  da
          lavoro di qualsiasi natura. 
              4. 
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non sono tra loro cumulabili.  L'interessato  opta  per  la
          percezione di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
              6. 
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al  presente  articolo  e'  determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
              a)  equiparazione  del  trattamento  per  categorie  di
          amministratori; 
              b) articolazione delle indennita' in  rapporto  con  la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
              c)  articolazione  dell'indennita'  di   funzione   dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
              d) definizione di speciali indennita' di  funzione  per
          gli amministratori delle citta' metropolitane in  relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
              e). 
                f) previsione dell'integrazione  dell'indennita'  dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
              9.  Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
              10. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'.".