Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano,
salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del
codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di
ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura
civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal
codice civile.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 413, 415, 417,
417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433,
438 e 439 del Codice di procedura civile :
«Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie
previste dall'articolo 409 sono in primo grado di
competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui
circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento
dell'azienda o la cessazione di essa o della sua
dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi
dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste
dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del
rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3)
dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era
addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una
Amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei
commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per
territorio.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria
del giudice competente insieme con i documenti in esso
indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del
ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla
quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del
decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a
quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a
ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista
dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato
direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni
statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza
e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle
leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per
territorio.».
«Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle
parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio
personalmente quando il valore della causa non eccede euro
129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la
domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si
costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con
elezione di domicilio nell'ambito del territorio della
Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al
giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di
fissazione dell'udienza devono essere notificati al
convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria
entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni
ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla
cancelleria.».
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo
grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo
che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie
di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti
e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una
controversia di cui all'articolo 409 e' necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il
giudice decide con sentenza tale questione, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o,
comunque, per la prosecuzione della causa fissando una
successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di
inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle
altre parti; il processo e' sospeso dalla data del
deposito.».
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli
atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando
un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti
quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della
causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato
a norma dell'articolo 247.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il
giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio,
dispone con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice
puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il
pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga
il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui
ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono
titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con
la sentenza che decide la causa.».
«Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni
alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte,
l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta'
di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante,
informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese
anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso
ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto
comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali
il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro,
anche aziendali, da applicare nella causa.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito
speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti
previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza
di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di
memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli
articoli che precedono.».
«Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito
ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda
un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409,
se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che
gli atti siano messi in regola con le disposizioni
tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito
speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme
ordinarie.».
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui
definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive, rinviando la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il
maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno
della maturazione del diritto.».
«Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze
che pronunciano condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono
provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della
sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente
puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione
provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro
258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono
soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi.».
«Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le
sentenze pronunciate nei processi relativi alle
controversie previste nell'articolo 409 deve essere
proposto con ricorso davanti alla corte di appello
territorialmente competente in funzione di giudice del
lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della
notificazione della sentenza, l'appello puo' essere
proposto con riserva dei motivi che dovranno essere
presentati nel termine di cui all'articolo 434.».
«Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). - Il
deposito della sentenza di appello e' effettuato con
l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo
431.».
«Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte
di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado
non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a
norma degli articoli 426 e 427.».