Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario
di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura
civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la
corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 702-bis e 702-ter
del Codice di procedura civile:
«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione delle
parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta
senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena
di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice, se ritiene
di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso
modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In
tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone
la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.».