Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 420 del Codice di
procedura civile:
«Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza
giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se
ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni gia' formulate previa autorizzazione del
giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la
causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di
cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente
comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di
prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro
assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.».