Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.