Art. 2 
 
 
                     Foglio di via obbligatorio 
 
  1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per
la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,  il
questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di
via  obbligatorio,  inibendo  loro  di  ritornare,  senza  preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a  tre  anni,  nel
comune dal quale sono allontanate.