Art. 3 
 
 
                            Avviso orale 
 
  1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo'  avvisare
oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano. 
  2. Il questore invita la persona a  tenere  una  condotta  conforme
alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo  fine  di
dare allo stesso data certa. 
  3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in  qualsiasi
momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta
giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore  abbia
provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta  giorni
dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e'  ammesso  ricorso
gerarchico al prefetto. 
  4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono  le  condizioni
di  cui  al  comma  3,  puo'  imporre  alle  persone  che   risultino
definitivamente condannate per delitti  non  colposi  il  divieto  di
possedere o utilizzare, in tutto o in parte,  qualsiasi  apparato  di
comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto
blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'
offensiva, ovvero  comunque  predisposti  al  fine  di  sottrarsi  ai
controlli  di  polizia,   armi   a   modesta   capacita'   offensiva,
riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli
riproducenti armi, altre armi o  strumenti,  in  libera  vendita,  in
grado di nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici
ed altri strumenti di cifratura  o  crittazione  di  conversazioni  e
messaggi. 
  5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4
ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale,
quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto  non
colposo. 
  6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  e'  opponibile  davanti  al
tribunale in composizione monocratica.