Art. 5 Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro. 2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti: a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilita' ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sara' confinato completamente e in via permanente. 3. Il Comitato provvede alla gestione e all'aggiornamento del Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica. 4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attivita' che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO 2 .
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.