Art. 5 
 
        Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 
 
  1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri  a
carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo
stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro. 
  2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti: 
    a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; 
    b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; 
    c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi,  dei  siti  di
stoccaggio di CO2 per  i  quali  sia  avvenuto  un  trasferimento  di
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  24  e  dei  complessi   di
stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e  sezioni  relative
alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili
per valutare se il CO2 stoccato sara' confinato  completamente  e  in
via permanente. 
  3. Il Comitato  provvede  alla  gestione  e  all'aggiornamento  del
Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto  del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  anche  consentendo  la
consultazione per via telematica. 
  4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1  devono
essere  tenute  in  debito  conto  nell'ambito  delle  procedure   di
pianificazione  territoriale  e  per  l'autorizzazione  di  opere   o
attivita'  che  potrebbero  avere  o   subire   ripercussioni   dallo
stoccaggio geologico di CO 2 . 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.