Art. 10 
 
                            Denominazione 
 
  1. Ad ogni acqua  minerale  naturale  deve  essere  attribuita  una
denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre  acque
minerali naturali. 
  2. Il nome di una  determinata  localita'  puo'  fare  parte  della
denominazione di un'acqua minerale naturale solo se  questa  proviene
da tale localita'. 
  3. E' vietato attribuire denominazioni diverse  alla  stessa  acqua
minerale naturale. 
  4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua
minerale naturale con la denominazione  di  un'altra  acqua  minerale
naturale,   salvo   che   di   quest'ultima   ne   sia   cessata   la
commercializzazione da almeno venti  anni.  Qualsiasi  variazione  di
denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica  del
decreto di riconoscimento.