Art. 12 Etichettatura 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu' sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa; c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; e) il contenuto nominale; f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6; g) il termine minimo di conservazione; h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d); l) le eventuali controindicazioni. 2. Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni: a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 500 mg/l; b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 50 mg/l; c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, e' superiore a 1500 mg/l; d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e' superiore a 600 mg/l; e) «solfata», se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l; f) «clorurata», se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l; g) «calcica», se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l; h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l; i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e' superiore a 1 mg/l; l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l; m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l; n) «sodica», se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l; o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l; p) «microbiologicamente pura». 3. Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che: a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse. 4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale: a) puo' avere effetti diuretici; b) puo' avere effetti lassativi; c) indicata per l'alimentazione dei lattanti; d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti; e) stimola la digestione o menzioni analoghe; f) puo' favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe; g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana; h) le eventuali indicazioni per l'uso. 5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette. 7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunita' europea.
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' recita: «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2. 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. 8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».