Art. 12 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque  minerali  naturali
debbono essere riportate le seguenti indicazioni: 
    a) «acqua minerale naturale»  integrata,  se  del  caso,  con  le
seguenti menzioni: 
      1)  «totalmente  degassata»,  se  l'anidride  carbonica  libera
presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 
      2) «parzialmente degassata»,  se  l'anidride  carbonica  libera
presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 
      3) «rinforzata  col  gas  della  sorgente»,  se  il  tenore  di
anidride  carbonica  libera,  proveniente  dalla   stessa   falda   o
giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 
      4) «aggiunta di  anidride  carbonica»,  se  all'acqua  minerale
naturale e' stata aggiunta anidride  carbonica  non  prelevata  dalla
stessa falda o giacimento; 
      5) «naturalmente gassata» o  «effervescente  naturale»,  se  il
tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e'  uguale
a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale  reintegrazione
di una quantita' di  anidride  carbonica,  proveniente  dalla  stessa
falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a  quella  liberata  nel
corso delle  operazioni  che  precedono  l'imbottigliamento,  nonche'
delle tolleranze tecniche abituali; 
    b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il  nome  della
sorgente o il  nome  della  miscela,  in  caso  di  miscela  di  piu'
sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa; 
    c) l'indicazione della composizione analitica,  risultante  dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici; 
    d) la data in cui sono state eseguite  le  analisi  di  cui  alla
lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono  state
effettuate; 
    e) il contenuto nominale; 
    f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6; 
    g) il termine minimo di conservazione; 
    h)  la  dicitura  di  identificazione  del  lotto,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  13,  comma  6,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
    i)  informazioni  circa  gli   eventuali   trattamenti   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d); 
    l) le eventuali controindicazioni. 
  2. Possono inoltre essere  riportate  una  o  piu'  delle  seguenti
indicazioni: 
    a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata»,  se  il  tenore
dei sali minerali, calcolato come  residuo  fisso  a  180°C,  non  e'
superiore a 500 mg/l; 
    b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato
come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 50 mg/l; 
    c) «ricca di sali minerali», se il tenore  di  questi,  calcolato
come residuo fisso a 180°C, e' superiore a 1500 mg/l; 
    d) «contenente  bicarbonato»  se  il  tenore  di  bicarbonato  e'
superiore a 600 mg/l; 
    e) «solfata», se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l; 
    f) «clorurata», se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l; 
    g) «calcica», se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l; 
    h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l; 
    i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore  di  fluoro  e'
superiore a 1 mg/l; 
    l) «ferruginosa» o «contenente ferro»,  se  il  tenore  di  ferro
bivalente e' superiore a 1 mg/l; 
    m) «acidula», se  il  tenore  di  anidride  carbonica  libera  e'
superiore a 250 mg/l; 
    n) «sodica», se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l; 
    o) «indicata per le diete povere di  sodio»,  se  il  tenore  del
sodio e' inferiore a 20 mg/l; 
    p) «microbiologicamente pura». 
  3. Sulle etichette puo' inoltre essere riportata  una  designazione
commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale,
a condizione che: 
    a) la denominazione dell'acqua minerale  naturale  sia  riportata
con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo
il  carattere  piu'  grande  utilizzato   per   l'indicazione   della
designazione commerciale; 
    b)  se  detta   designazione   commerciale   e'   diversa   dalla
denominazione  del  luogo  di   utilizzazione   dell'acqua   minerale
naturale, anche la denominazione di  tale  luogo  sia  riportata  con
caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo  il
carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione
commerciale; 
    c) la designazione commerciale non  contenga  nomi  di  localita'
diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene  utilizzata  o
che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; 
    d) alla stessa acqua minerale non siano  attribuite  designazioni
commerciali diverse. 
  4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque  minerali  naturali
possono  infine  essere  riportate  una   o   piu'   delle   seguenti
indicazioni, se menzionate nel decreto di  riconoscimento  dell'acqua
minerale naturale: 
    a) puo' avere effetti diuretici; 
    b) puo' avere effetti lassativi; 
    c) indicata per l'alimentazione dei lattanti; 
    d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti; 
    e) stimola la digestione o menzioni analoghe; 
    f) puo' favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe; 
    g) altre  menzioni  concernenti  le  proprieta'  favorevoli  alla
salute dell'acqua minerale naturale, sempreche'  dette  menzioni  non
attribuiscano  all'acqua  minerale   naturale   proprieta'   per   la
prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana; 
    h) le eventuali indicazioni per l'uso. 
  5.  Sulle  etichette  non  sono  ammesse  diciture   indicanti   la
superiorita' dell'acqua minerale naturale  rispetto  ad  altre  acque
minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 
  6.  E'  fatto  obbligo  al  titolare  dell'autorizzazione  di   cui
all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni  le
analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate
ai competenti organi regionali prima di  procedere  all'aggiornamento
delle etichette. 
  7. Il Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, provvede  con  proprio  decreto  ad  adeguare  le
disposizioni contenute nel presente articolo alle  direttive  emanate
in materia di etichettatura dalla Comunita' europea. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera  a),  del
          decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  109  (Attuazione
          della direttiva 89/395/CEE  e  della  direttiva  89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita'  dei  prodotti  alimentari),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,  n.  39,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un  insieme
          di unita' di vendita di una derrata  alimentare,  prodotte,
          fabbricate  o  confezionate  in  circostanze   praticamente
          identiche. 
              2. I prodotti alimentari non possono  essere  posti  in
          vendita qualora non riportino l'indicazione  del  lotto  di
          appartenenza. 
              3.  Il  lotto  e'  determinato  dal  produttore  o  dal
          confezionatore  del  prodotto  alimentare   o   dal   primo
          venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
          apposto sotto la propria responsabilita';  esso  figura  in
          ogni  caso  in  modo   da   essere   facilmente   visibile,
          chiaramente leggibile ed indelebile ed e'  preceduto  dalla
          lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
          essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 
              4.   Per   i   prodotti   alimentari    preconfezionati
          l'indicazione    del    lotto    figura    sull'imballaggio
          preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 
              5.  Per  i  prodotti  alimentari  non   preconfezionati
          l'indicazione  del  lotto  figura  sull'imballaggio  o  sul
          recipiente  o,  in   mancanza,   sui   relativi   documenti
          commerciali di vendita. 
              6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: 
                a) quando il termine minimo  di  conservazione  o  la
          data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno
          e del mese; 
                b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
          che essa figuri sull'imballaggio globale; 
                c)  per   i   prodotti   agricoli   che,   all'uscita
          dall'azienda agricola, sono: 
                  1) venduti o consegnati a centri  di  deposito,  di
          condizionamento o di imballaggio, 
                  2) avviati verso organizzazioni di produttori o 
                  3) raccolti per essere immediatamente integrati  in
          un sistema operativo di preparazione o trasformazione; 
                d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per
          i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di
          vendita al consumatore finale  non  preconfezionati  ovvero
          confezionati   su    richiesta    dell'acquirente    ovvero
          preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; 
                e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
          grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2. 
              7. Sono considerate  indicazioni  del  lotto  eventuali
          altre date qualora espresse  con  la  menzione  almeno  del
          giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980,  n.
          391, qualora conforme al disposto del comma 1. 
              8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle  norme
          comunitarie, il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato puo'  con  proprio  decreto  stabilire  le
          modalita' di indicazione  del  lotto  per  taluni  prodotti
          alimentari o categorie di prodotti alimentari.».