Art. 14 
 
               Importazione di acque minerali naturali 
 
  1. E'  consentita  l'importazione  delle  acque  minerali  naturali
estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute  dall'autorita'
competente di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dal
Ministero della salute, e comprese  negli  elenchi  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 
  2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un  Paese
terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli  4  e  5;  in
tale  caso  possono  essere  riconosciute  solo  se   conformi   alle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e  3  purche'   l'autorita'
competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche
e  garantisca  il  controllo  permanente  sul  mantenimento  di  tali
caratteristiche. 
  3. Il periodo di validita' del provvedimento di  riconoscimento  di
cui al comma  2  non  puo'  essere  superiore  ai  cinque  anni,  con
possibilita' di  rinnovo  subordinato  all'accertamento  che  l'acqua
minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 
  4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di  revoca  sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati alla Commissione europea.