Art. 14 Importazione di acque minerali naturali 1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purche' l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.