Art. 16 Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali. 2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali. 3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'. 4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata. 5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea. 6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.