Art. 16 
 
            Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 
 
  1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo  agli
eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1,  lettere  c)  e
d), e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli
organi delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti,  dai  comuni  o
loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali. 
  2. Il  personale  incaricato  della  vigilanza  puo'  procedere  in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di  campioni  in  qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi  ove
si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi  titolo,
le acque minerali naturali. 
  3. Ogni qualvolta siano  constatate  irregolarita'  nell'uso  delle
autorizzazioni  gli  organi  preposti  alla  vigilanza,  fatta  salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,
ne informano i  competenti  organi  della  propria  regione  i  quali
provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita'. 
  4. Trascorso invano il termine  fissato  per  l'eliminazione  delle
cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa  o,  nei
casi piu' gravi, revocata. 
  5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso  al  Ministero  della
salute, che provvede ad informarne la Commissione europea. 
  6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano  che  un'acqua
minerale  naturale,  proveniente  da  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, non e' conforme alle disposizioni  del  presente  decreto  o
presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta  salva  l'adozione
di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,  ne  danno
immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi
dei provvedimenti adottati.