Art. 17 Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Note all'art. 17: - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289.