Art. 17 
 
   Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 
 
  1. Ai fini della vigilanza  sulla  utilizzazione  e  sul  commercio
delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto  concerne
le modalita' da osservare per le denunce  all'autorita'  sanitaria  e
giudiziaria, per i sequestri da  effettuare  a  tutela  della  salute
pubblica e per le revisioni  di  analisi,  si  osservano,  in  quanto
compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  decreto  legislativo  19  novembre  2008,  n.194
          (Disciplina  delle   modalita'   di   rifinanziamento   dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 dicembre 2008, n. 289.