Art. 18 
 
                     Acque potabili condizionate 
 
  1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per  quelle
sottoposte alle procedure di filtraggio e  somministrate  presso  gli
esercizi di ristorazione, e'  vietato  l'uso  sia  sulle  confezioni,
sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto
qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica  o
di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che  possano
ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in  particolare
e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».