Art. 18 Acque potabili condizionate 1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».