Art. 19 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle  acque  minerali
naturali, e' vietato fare riferimento a caratteristiche o  proprieta'
che l'acqua minerale naturale non possegga. 
  2. La pubblicita' delle acque minerali naturali e' sottoposta  alla
preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle
menzioni  relative  alle  proprieta'  favorevoli  alla  salute,  alle
indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui  all'articolo
12. 
  3. Restano comunque vietate le  indicazioni  che  attribuiscono  ad
un'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la  cura  o
la guarigione di una malattia umana. 
  4. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle  acque  minerali
naturali poste in vendita, con una designazione  commerciale  diversa
dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione  e'  vietato
usare  espressioni  o  segni  che  possano  indurre  in   errore   il
consumatore circa il  nome  della  sorgente  o  il  luogo  della  sua
utilizzazione.