Art. 19 Pubblicita' 1. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, e' vietato fare riferimento a caratteristiche o proprieta' che l'acqua minerale naturale non possegga. 2. La pubblicita' delle acque minerali naturali e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprieta' favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12. 3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. 4. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.