Art. 3 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. Con decreto del Ministro  della  salute,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', sono determinati i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo  2,
secondo  le  prescrizioni  tecniche  indicate  negli  allegati  della
direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
giugno 2009. 
  2. Con decreto del Ministro  della  salute,  sentito  il  Consiglio
superiore  di  sanita',   si   procedera'   all'aggiornamento   delle
prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale  di  cui  al
comma 1 al fine di adeguare le  prescrizioni  suddette  al  progresso
tecnico, alle  nuove  acquisizioni  scientifiche  ed  alle  direttive
emanate dalla Comunita' europea in materia. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/54/CE, si  veda
          nelle note alle premesse.