Art. 5 
 
                           Riconoscimento 
 
  1. Il Ministero della  salute,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio  superiore  di  sanita',  provvede  sulla  domanda  di  cui
all'articolo 4. 
  2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua
minerale  naturale,  il  nome  della  sorgente   ed   il   luogo   di
utilizzazione della stessa e specifica le  caratteristiche  igieniche
particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli  alla  salute
dell'acqua  minerale  naturale,  le  indicazioni   e   le   eventuali
controindicazioni che possono essere  riportate  sulle  etichette  ed
ogni  altra  indicazione  ritenuta  opportuna,  caso  per  caso,  ivi
compreso l'eventuale trattamento tra quelli di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere c) e d). 
  3. Il  decreto  di  riconoscimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  comunicato  alla  Commissione
europea.