Art. 6 Autorizzazione alla utilizzazione 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4 , e' subordinata all'autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d). 3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.