Art. 6 
 
                  Autorizzazione alla utilizzazione 
 
  1. L'utilizzazione  di  una  sorgente  d'acqua  minerale  naturale,
riconosciuta come tale ai sensi  dell'articolo  4  ,  e'  subordinata
all'autorizzazione regionale. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  accertamento  che  gli
impianti destinati all'utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua  le
proprieta', corrispondenti alla sua  qualificazione,  esistenti  alla
sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d). 
  3. Copia del provvedimento di  autorizzazione  viene  trasmessa  al
Ministero della salute.