Art. 7 
 
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo  6,
deve in particolare essere accertato che: 
    a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni
pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela  dei
corpi idrici, le disposizioni di cui alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152; 
    b)  la  captazione,  le  canalizzazioni  ed  i   serbatoi   siano
realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in  modo
da   impedire   qualsiasi   modifica   chimica,   fisico-chimica    e
batteriologica di tale acqua, nei  limiti  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di materiali  ed  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
    c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli  impianti
di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le  esigenze  igieniche.
In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati  in
modo da evitare che le  caratteristiche  batteriologiche  e  chimiche
delle acque minerali  naturali  vengano  alterate;  i  recipienti,  i
dispositivi di chiusura debbono essere conformi  alle  norme  vigenti
relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire  a  contatto
con i prodotti alimentari; 
    d) l'eventuale trattamento dell'acqua,  di  cui  all'articolo  8,
comma  1,  lettere  c)  e  d),  corrisponda  a  quello  indicato  nel
provvedimento di riconoscimento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo della parte terza del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.152   (Norme   in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O., cosi' recita: 
              "Parte terza - Norme in materia di difesa del  suolo  e
          lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse  idriche  -
          Sezione I - Norme in materia di difesa del  suolo  e  lotta
          alla desertificazione - Titolo  I  -  Principi  generali  e
          competenze - Capo I - Principi generali 
              Art. 53 (Finalita'). - 1. Le disposizioni di  cui  alla
          presente sezione sono volte ad assicurare la tutela  ed  il
          risanamento del suolo  e  del  sottosuolo,  il  risanamento
          idrogeologico del territorio  tramite  la  prevenzione  dei
          fenomeni  di  dissesto,  la  messa   in   sicurezza   delle
          situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. 
              2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma
          1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione
          di   carattere    conoscitivo,    di    programmazione    e
          pianificazione degli interventi, nonche'  preordinata  alla
          loro  esecuzione,  in  conformita'  alle  disposizioni  che
          seguono. 
              3. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma
          1 concorrono, secondo le rispettive competenze,  lo  Stato,
          le regioni a statuto speciale  ed  ordinario,  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le
          comunita'  montane  e  i  consorzi   di   bonifica   e   di
          irrigazione. 
              Art. 54 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
                a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
          abitati e le opere infrastrutturali; 
                b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali
          e sotterranee come di seguito specificate; 
                c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
          delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e  le
          acque  costiere,  tranne  per  quanto  riguarda  lo   stato
          chimico, in relazione al quale sono incluse anche le  acque
          territoriali; 
                d) acque sotterranee: tutte le acque che  si  trovano
          sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
          contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 
                e)  acque  interne:  tutte  le   acque   superficiali
          correnti  o  stagnanti  e  tutte   le   acque   sotterranee
          all'interno della linea di base che  serve  da  riferimento
          per definire il limite delle acque territoriali; 
                f)  fiume:  un  corpo  idrico  interno   che   scorre
          prevalentemente  in  superficie,   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
                g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
                h) acque di transizione: i corpi idrici  superficiali
          in  prossimita'  della  foce  di   un   fiume,   che   sono
          parzialmente di natura salina a causa della loro  vicinanza
          alle acque costiere,  ma  sostanzialmente  influenzati  dai
          flussi di acqua dolce; 
                i) acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento   per   definire   il   limite   delle    acque
          territoriali, e che  si  estendono  eventualmente  fino  al
          limite esterno delle acque di transizione; 
                l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, un fiume o  canale,  parte
          di un  torrente,  fiume  o  canale,  nonche'  di  acque  di
          transizione o un tratto di acque costiere; 
                m)  corpo  idrico  artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
                n)  corpo  idrico  fortemente  modificato:  un  corpo
          idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata; 
                o) corpo idrico sotterraneo: un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
                p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei  di
          roccia  o   altri   strati   geologici   di   porosita'   e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione   di
          quantita' significative di acque sotterranee; 
                q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico; 
                r)  bacino  idrografico:  il  territorio  nel   quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  al
          mare in un'unica foce, a estuario o delta; 
                s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  in
          un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
          la confluenza di un fiume; 
                t) distretto idrografico: area di terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
                u) difesa del suolo: il  complesso  delle  azioni  ed
          attivita'  riferibili  alla  tutela  e   salvaguardia   del
          territorio, dei  fiumi,  dei  canali  e  collettori,  degli
          specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
          acque  sotterranee,  nonche'  del   territorio   a   questi
          connessi,  aventi  le  finalita'  di  ridurre  il   rischio
          idraulico, stabilizzare i fenomeni di  dissesto  geologico,
          ottimizzare l'uso e  la  gestione  del  patrimonio  idrico,
          valorizzare le caratteristiche ambientali e  paesaggistiche
          collegate; 
                v)  dissesto   idrogeologico:   la   condizione   che
          caratterizza  aree  ove  processi  naturali  o   antropici,
          relativi alla dinamica dei corpi idrici, del  suolo  o  dei
          versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; 
                z) opera  idraulica:  l'insieme  degli  elementi  che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico. 
              Art. 55 (Attivita' conoscitiva).  -  1.  Nell'attivita'
          conoscitiva, svolta per le finalita' di cui all'articolo 53
          e riferita all'intero territorio  nazionale,  si  intendono
          comprese le azioni di: 
                a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
          dei dati; 
                b) accertamento, sperimentazione,  ricerca  e  studio
          degli elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle  condizioni
          generali di rischio; 
                c) formazione ed aggiornamento delle carte  tematiche
          del territorio; 
                d) valutazione e  studio  degli  effetti  conseguenti
          alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti  di
          opere previsti dalla presente sezione; 
                e)  attuazione  di  ogni   iniziativa   a   carattere
          conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 53. 
              2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente  articolo
          e'  svolta,  sulla  base   delle   deliberazioni   di   cui
          all'articolo  57,  comma  1,  secondo  criteri,  metodi   e
          standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche'
          modalita'  di  coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i
          soggetti  pubblici  comunque  operanti  nel  settore,   che
          garantiscano la possibilita' di  omogenea  elaborazione  ed
          analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio
          geologico  d'Italia  -  Dipartimento   difesa   del   suolo
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici (APAT) (204) di  cui  all'articolo  38  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  di  un  unico
          sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati   i   sistemi
          informativi regionali e quelli delle province autonome. 
              3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni  ed
          agli  enti  pubblici,   anche   economici,   che   comunque
          raccolgano dati nel settore  della  difesa  del  suolo,  di
          trasmetterli alla regione territorialmente  interessata  ed
          al Servizio geologico d'Italia -  Dipartimento  difesa  del
          suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per  i
          servizi tecnici (APAT) (205); secondo le modalita' definite
          ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
              4.  L'Associazione  nazionale  Comuni  italiani  (ANCI)
          contribuisce allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di
          cui  al  presente  articolo,   in   particolare   ai   fini
          dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera
          e), nonche'  ai  fini  della  diffusione  dell'informazione
          ambientale  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  di  recepimento  della
          direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
          del 28 gennaio 2003, e in  attuazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 1 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
          altresi' con riguardo a: 
                a) inquinamento dell'aria; 
                b)   inquinamento   delle   acque,   riqualificazione
          fluviale e ciclo idrico integrato; 
                c)   inquinamento   acustico,   elettromagnetico    e
          luminoso; 
                d) tutela del territorio; 
                e) sviluppo sostenibile; 
                f) ciclo integrato dei rifiuti; 
                g) energie da fonti energetiche rinnovabili; 
                h) parchi e aree protette. 
              5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui
          al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati
          necessari  al  monitoraggio  della  spesa  ambientale   sul
          territorio  nazionale  in  regime  di  convenzione  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          esercizio delle suddette attivita'. Per lo  svolgimento  di
          queste ultime viene destinata, nei limiti delle  previsioni
          di spesa di cui alla convenzione in essere, una  somma  non
          inferiore all'uno  e  cinquanta  per  cento  dell'ammontare
          della   massa   spendibile    annualmente    delle    spese
          d'investimento previste per il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.  Per  l'esercizio  finanziario
          2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo
          da  ripartire  per  la  difesa  del  suolo  e   la   tutela
          ambientale. 
              Art. 56 (Attivita' di pianificazione, di programmazione
          e di attuazione). - 1. Le attivita' di  programmazione,  di
          pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a
          realizzare le finalita' di cui all'articolo 53  riguardano,
          ferme restando le competenze e le  attivita'  istituzionali
          proprie del Servizio nazionale  di  protezione  civile,  in
          particolare: 
                a) la sistemazione, la conservazione ed  il  recupero
          del  suolo   nei   bacini   idrografici,   con   interventi
          idrogeologici,       idraulici,        idraulico-forestali,
          idraulico-agrari, silvo-pastorali,  di  forestazione  e  di
          bonifica,   anche   attraverso   processi    di    recupero
          naturalistico, botanico e faunistico; 
                b) la difesa, la sistemazione e  la  regolazione  dei
          corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi  e  delle  loro
          foci nel mare, nonche' delle zone umide; 
                c)  la  moderazione  delle  piene,   anche   mediante
          serbatoi  di  invaso,  vasche  di  laminazione,  casse   di
          espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per
          la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 
                d) la disciplina delle attivita' estrattive nei corsi
          d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in  mare,  al  fine  di
          prevenire il dissesto del territorio, inclusi  erosione  ed
          abbassamento degli alvei e delle coste; 
                e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle
          aree instabili, nonche' la difesa  degli  abitati  e  delle
          infrastrutture contro i movimenti franosi,  le  valanghe  e
          altri fenomeni di dissesto; 
                f) il contenimento dei  fenomeni  di  subsidenza  dei
          suoli e di risalita delle acque  marine  lungo  i  fiumi  e
          nelle  falde  idriche,   anche   mediante   operazioni   di
          ristabilimento delle preesistenti condizioni di  equilibrio
          e delle falde sotterranee; 
                g)  la  protezione  delle  coste  e   degli   abitati
          dall'invasione e dall'erosione delle  acque  marine  ed  il
          rifacimento  degli  arenili,  anche   mediante   opere   di
          ricostituzione dei cordoni dunosi; 
                h) la razionale utilizzazione delle  risorse  idriche
          superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
          irrigua ed  idrica,  garantendo,  comunque,  che  l'insieme
          delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale
          negli alvei sottesi nonche' la polizia delle acque; 
                i) lo svolgimento funzionale dei servizi  di  polizia
          idraulica, di navigazione interna, nonche'  della  gestione
          dei relativi impianti; 
                l) la manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle
          opere e degli impianti nel settore e la  conservazione  dei
          beni; 
                m)  la  regolamentazione  dei  territori  interessati
          dagli interventi di cui alle  lettere  precedenti  ai  fini
          della   loro   tutela   ambientale,   anche   mediante   la
          determinazione  di  criteri  per  la  salvaguardia   e   la
          conservazione delle aree demaniali  e  la  costituzione  di
          parchi fluviali e lacuali e di aree protette; 
                n) il riordino del vincolo idrogeologico. 
              2. Le attivita' di cui al comma 1 sono  svolte  secondo
          criteri,  metodi   e   standard,   nonche'   modalita'   di
          coordinamento e di collaborazione tra i  soggetti  pubblici
          comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a  garantire
          omogeneita' di: 
                a) condizioni di salvaguardia della vita umana e  del
          territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; 
                b) modalita' di utilizzazione  delle  risorse  e  dei
          beni, e di gestione dei servizi connessi.ยป.