Art. 8 
 
          Operazioni consentite e operazioni non consentite 
                    su un'acqua minerale naturale 
 
  1.  Il  carattere  di  acqua  minerale  naturale  non  si   intende
modificato dalle seguenti operazioni: 
    a)    captazione,    canalizzazione,    elevazione     meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi; 
    b) separazione degli elementi instabili,  quali  i  composti  del
ferro  e  dello   zolfo,   mediante   filtrazione   o   decantazione,
eventualmente preceduta  da  ossigenazione,  a  condizione  che  tale
trattamento non comporti una modifica della  composizione  dell'acqua
in quei componenti essenziali che conferiscono  all'acqua  stessa  le
sue proprieta'; 
    c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo,  nonche'
dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante  trattamento
con aria arricchita di ozono, a condizione che tale  trattamento  non
comporti  una  modifica  della  composizione   dell'acqua   in   quei
componenti  essenziali  che  conferiscono  all'acqua  stessa  le  sue
proprieta'; 
    d) separazione di componenti  indesiderabili  diversi  da  quelli
menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti  una  modifica  della  composizione   dell'acqua   in   quei
componenti  essenziali  che  conferiscono  all'acqua  stessa  le  sue
proprieta'; 
    e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica  libera
mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o
reincorporazione di anidride carbonica. 
  2. Con decreto del Ministro  della  salute,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le  condizioni  di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),
secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria. 
  3. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica,  in  conformita'
alla vigente normativa in materia di additivi alimentari. 
  4. E' vietato sottoporre l'acqua minerale  naturale  ad  operazioni
diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i
trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche  e  qualsiasi  altro  trattamento  suscettibile   di
modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.