Art. 2
Principi generali
1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa,
in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla
semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla
successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare
delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche
attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra
imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non
vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e
grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu'
possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle
tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la
successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione
amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a
quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni
infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o),
e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri
finanziari e amministrativi.