Art. 2 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Sono principi generali della presente legge,  che  concorrono  a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: 
  a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi,  nonche'  di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea; 
  b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore  delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione  d'impresa,
in  particolare  da  parte  dei   giovani   e   delle   donne,   alla
semplificazione,  allo  stimolo  del  talento  imprenditoriale,  alla
successione di impresa e alla certificazione; 
  c) il diritto dell'impresa di  operare  in  un  contesto  normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi  e  di  qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa; 
  d) la progressiva riduzione degli  oneri  amministrativi  a  carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e  medie  imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; 
  e) la partecipazione e  l'accesso  delle  imprese,  in  particolare
delle micro,  piccole  e  medie  imprese,  alle  politiche  pubbliche
attraverso  l'innovazione,   quale   strumento   per   una   maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione; 
  f) la reciprocita' dei  diritti  e  dei  doveri  nei  rapporti  fra
imprese e pubblica amministrazione; 
  g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle  imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale; 
  h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di  un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e  non
vessatorie; 
  i)  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  e  del  lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione  scolastica  di  ogni  ordine  e
grado e della  formazione  professionale,  valorizzando  quanto  piu'
possibile la formazione svolta  in  azienda  soprattutto  per  quelle
tipologie di contratto che  costituiscono  la  porta  d'ingresso  dei
giovani nel mondo del lavoro; 
  l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione  e  la
successione di impresa; 
  m) il  sostegno  pubblico,  attraverso  misure  di  semplificazione
amministrativa  da   definire   attraverso   appositi   provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese,  in  particolare  a
quelle giovanili e femminili e innovative; 
  n) la promozione di politiche volte all'aggregazione  tra  imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese; 
  o)  la  riduzione,  nell'ambito  di   un   apposito   provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili  relativi  al  recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese  entro  termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno; 
  p) il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  degli  statuti  delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'. 
  2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di  tipo  perequativo  per  le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla  legge,  con
particolare  riguardo   alle   questioni   legate   alle   condizioni
infrastrutturali,  al  credito  e  ai  rapporti   con   la   pubblica
amministrazione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e  o),
e 2 si applicano  purche'  non  comportino  nuovi  o  maggiori  oneri
finanziari e amministrativi.