Art. 3
Liberta' associativa
1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori
economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base
associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un
codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i
loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti
dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di
controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le
istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il
mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e
dallo stesso codice etico dell'associazione.