Art. 3 
 
 
                        Liberta' associativa 
 
  1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni. 
  2.  Per  garantire  la  piu'  ampia  rappresentanza   dei   settori
economicamente  piu'  rilevanti  nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale di competenza, il numero  dei  componenti  degli  organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore  ad  un  terzo  dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. 
  3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema  delle  camere
di  commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   a   base
associativa. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti  con  un
codice etico con il quale si prevede che le  imprese  associate  e  i
loro   rappresentanti   riconoscono,   tra    i    valori    fondanti
dell'associazione, il rifiuto di  ogni  rapporto  con  organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a  comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e  ridurre  le  forme  di
controllo delle imprese e dei  loro  collaboratori  che  alterano  di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle  suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre  tipologie  di  reato,  poste  in  essere  da  organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con  le  forze  dell'ordine  e  le
istituzioni, denunciando, anche con  l'assistenza  dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi.  Il
mancato rispetto del codice  etico  dell'associazione  e  dei  doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti  dallo  statuto  e
dallo stesso codice etico dell'associazione.