Art. 4
Legittimazione ad agire delle associazioni
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi
solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.