Art. 4 
 
 
             Legittimazione ad agire delle associazioni 
 
  1. Le associazioni di  categoria  rappresentate  in  almeno  cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di  commercio»,  ovvero  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e  di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei  relativi
solo ad alcuni soggetti. 
  2. Le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a
livello  nazionale,  regionale  e  provinciale  sono  legittimate  ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.