Art. 5 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge: 
  a)  si  definiscono  «microimprese»,  «piccole  imprese»  e  «medie
imprese» le imprese che  rientrano  nelle  definizioni  recate  dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003; 
  b) si  definiscono  «distretti»  i  contesti  produttivi  omogenei,
caratterizzati   da    un'elevata    concentrazione    di    imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni,  nonche'  dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese; 
  c) si definiscono «distretti  tecnologici»  i  contesti  produttivi
omogenei, caratterizzati  dalla  presenza  di  forti  legami  con  il
sistema della ricerca e dell'innovazione; 
  d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le  aree  produttive
innovative   e   di   eccellenza,   indipendentemente   dai    limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti; 
  e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali  i  cittadini,  le  imprese  e  le  formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come  fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; 
  f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali  tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i  consorzi  e
le societa' consortili che  abbiano  come  scopi  sociali  esclusivi,
anche  disgiuntamente,  l'esportazione  dei  prodotti  delle  imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; 
  h) si definiscono «imprese dell'indotto» le  imprese  che  sono  in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni  o
gli   eventi   gestionali   riguardanti   quest'ultima   ne   possano
condizionare  in  maniera   determinante   il   ciclo   economico   o
l'organizzazione; 
  i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui  quote  non  siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano  state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una  ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; 
  l)  si  definiscono  «imprese  femminili»  le  imprese  in  cui  la
maggioranza delle quote sia nella titolarita'  di  donne,  ovvero  le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia  composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne; 
  m)  si  definiscono  «imprese  giovanili»  le  imprese  in  cui  la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di  soggetti  con  eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative  in  cui
la maggioranza delle  persone  sia  composta  da  soggetti  con  eta'
inferiore a trentacinque anni e le  imprese  individuali  gestite  da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni; 
  n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che  sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali; 
  o) si definisce «seed capital» il finanziamento  utilizzato  da  un
imprenditore per l'avvio di  un  progetto  imprenditoriale,  compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase  d'avvio  dell'impresa  stessa
(cosiddetto start-up). 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2009, n. 85. 
              - Il testo  dell'  articolo  42  del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122), e' il seguente: 
              «Art. 42. (Reti di imprese). 
              1. 
              2. Alle imprese  appartenenti  ad  una  delle  reti  di
          imprese  riconosciute  ai  sensi   dei   commi   successivi
          competono vantaggi fiscali,  amministrativi  e  finanziari,
          nonche'  la  possibilita'  di  stipulare  convenzioni   con
          l'A.B.I. nei termini  definiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del  1988
          entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              2-bis.  Il   comma   4-ter   dell'   articolo   3   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «4-ter. Con il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di singole parti o fasi dello stesso.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata e deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del contratto o per adesione successiva; 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate tra  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante, le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile.  Al
          fondo  patrimoniale  comune  costituito  ai   sensi   della
          presente lettera si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 2614 e  2615  del  codice
          civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale soggetto come mandatario comune  nonche'  le  regole
          relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
          del contratto. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto, l'organo comune agisce in  rappresentanza  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione   di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo.». 
              2-ter.  Il  comma  4-quater  dell'   articolo   3   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009  n.  33,   e'
          sostituito dal seguente: 
              «4-quater.  Il  contratto  di  rete   e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che ne sono stati sottoscrittori originari». 
              2-quater. Fino al periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2012,  una  quota  degli   utili   dell'esercizio
          destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un
          contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi  4-er  e
          seguenti,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e successive modificazioni,  al  fondo  patrimoniale
          comune o al patrimonio destinato all'affare per  realizzare
          entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti  dal
          programma comune di  rete,  preventivamente  asseverato  da
          organismi espressione dell'associazionismo  imprenditoriale
          muniti dei requisiti  previsti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ovvero, in via  sussidiaria,
          da organismi pubblici individuati con il medesimo  decreto,
          se  accantonati  ad  apposita  riserva,   concorrono   alla
          formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva  e'
          utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite  di
          esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al  contratto
          di rete. L'asseverazione  e'  rilasciata  previo  riscontro
          della sussistenza nel caso specifico degli elementi  propri
          del  contratto  di  rete  e  dei  relativi   requisiti   di
          partecipazione  in  capo  alle   imprese   che   lo   hanno
          sottoscritto.  L'Agenzia  delle  entrate,  avvalendosi  dei
          poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui  contratti
          di rete e sulla realizzazione degli investimenti che  hanno
          dato  accesso  all'agevolazione,   revocando   i   benefici
          indebitamente  fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito  d'impresa  non  puo',   comunque,
          superare il limite di euro 1.000.000. Gli  utili  destinati
          al fondo patrimoniale  comune  o  al  patrimonio  destinato
          all'affare  trovano  espressione   in   bilancio   in   una
          corrispondente riserva, di cui viene data  informazione  in
          nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli
          investimenti previsti dal programma comune di rete. 
              2-quinquies. L'agevolazione di cui  al  comma  2-quater
          puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di
          euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro  per  ciascuno
          degli  anni  2012  e  2013,  esclusivamente  in   sede   di
          versamento del saldo delle imposte sui redditi  dovute  per
          il  periodo  di  imposta  relativo  all'esercizio  cui   si
          riferiscono  gli  utili  destinati  al  fondo  patrimoniale
          comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo
          di imposta successivo l'acconto delle  imposte  dirette  e'
          calcolato assumendo come  imposta  del  periodo  precedente
          quella  che  si  sarebbe   applicata   in   assenza   delle
          disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere  derivante
          dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni  di  euro
          per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota  delle  maggiori
          entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni  di
          euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013
          mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti
          dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e  quanto  a  14
          milioni di euro per  l'anno  2012  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              2-sexies. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti  criteri  e  modalita'  di
          attuazione dell'agevolazione  di  cui  al  comma  2-quater,
          anche  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del   limite
          complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 
              2-septies. L'agevolazione di cui al comma  2-quater  e'
          subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea,
          con le procedure previste dall' articolo 108, paragrafo  3,
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».