Art. 5
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie
imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei,
caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il
sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive
innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi,
anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o
gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano
condizionare in maniera determinante il ciclo economico o
l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne;
m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui
la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un
imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa
(cosiddetto start-up).
Note all'art. 5:
- Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2009, n. 85.
- Il testo dell' articolo 42 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122), e' il seguente:
«Art. 42. (Reti di imprese).
1.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di
imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi
competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari,
nonche' la possibilita' di stipulare convenzioni con
l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2-bis. Il comma 4-ter dell' articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.».
2-ter. Il comma 4-quater dell' articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio
destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un
contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare
entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal
programma comune di rete, preventivamente asseverato da
organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale
muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria,
da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto,
se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e'
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto
di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro
della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri
del contratto di rete e dei relativi requisiti di
partecipazione in capo alle imprese che lo hanno
sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei
poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti
di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno
dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici
indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla
formazione del reddito d'impresa non puo', comunque,
superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati
al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all'affare trovano espressione in bilancio in una
corrispondente riserva, di cui viene data informazione in
nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli
investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater
puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si
riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo
di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante
dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14
milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di
attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,
con le procedure previste dall' articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».