Art. 2 
  
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
                               giovani 
  
 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997. 
 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni"; 
     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni". 
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.