Art. 5 
 
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni  fiscali  e
benefici assistenziali, con  destinazione  dei  relativi  risparmi  a
                        favore delle famiglie 
 
 1. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare previo  parere  delle  commissioni
parlamentari competenti entro il 31  maggio  2012,  sono  riviste  le
modalita' di determinazione dell'ISEE  (Indicatore  della  situazione
economica equivalente) al  fine  di  rafforzare  la  rilevanza  degli
elementi di ricchezza  patrimoniale  della  famiglia,  nonche'  della
percezione di somme anche se esenti da imposizione  fiscale.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate  le   agevolazioni   fiscali   e
tariffarie, nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere  piu'  riconosciute
ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia  individuata
con il decreto stesso. Restano, comunque,  fermi  anche  i  requisiti
reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore
del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di  previdenza  e  di
assistenza  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma   sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad  interventi
in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.