Art. 6 
 
               Equo indennizzo e pensioni privilegiate 
 
 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e
soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto
il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.