IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed,  in
particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  comunitari  ed,  in
particolare, l'articolo 13; 
  Vista  la  direttiva  2009/81/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  13  luglio  2009,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti  aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  norme  relative  al
sistema di informazione per la sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  16
aprile 2008, recante  criteri  per  l'individuazione  delle  notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante  determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri  di  individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica,
nonche' dei modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  o  definiti  di
interesse per la sicurezza della Repubblica; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   dello   sviluppo
economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) codice: codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) materiale militare: materiale  specificatamente  progettato  o
adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma,
munizioni o materiale bellico; 
    c) materiale sensibile, lavori  sensibili  e  servizi  sensibili:
materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che  comportano,
richiedono o contengono  informazioni  classificate  ai  sensi  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7; 
    d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale,
a prescindere da forma, natura  o  modalita'  di  trasmissione,  alla
quale e' stato attribuito un determinato livello  di  classificazione
di sicurezza o un livello di protezione e che,  nell'interesse  della
sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3  agosto  2007,  n.  124,
concernente  il  sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della
Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7,  richieda
protezione contro appropriazione  indebita,  distruzione,  rimozione,
divulgazione,  perdita  o  accesso  da  parte  di  un  soggetto   non
autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio; 
    e) governo: il governo statale, regionale o locale di  uno  Stato
membro o di un Paese terzo; 
    f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un  Paese
terzo nella quale si e'  verificato  un  evento  dannoso  che  superi
chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita  quotidiana  e
in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita  e  la
salute delle persone, o abbia un  significativo  impatto  sui  valori
immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali  per
la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui  il
verificarsi di un siffatto evento dannoso e' considerato imminente. I
conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»; 
    g) ciclo  di  vita:  tutte  le  possibili  fasi  relative  ad  un
prodotto, vale a  dire  ricerca  e  sviluppo,  sviluppo  industriale,
produzione,  riparazione,  modernizzazione,  modifica,  manutenzione,
logistica,  formazione,  prove,  ritiro  e  smaltimento.  Tali   fasi
comprendono, ad esempio,  studi,  valutazione,  deposito,  trasporto,
integrazione, assistenza, smantellamento,  distruzione  e  tutti  gli
altri servizi connessi al progetto originario; 
    h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita' comprendenti la ricerca
di base, la ricerca applicata e lo  sviluppo  sperimentale  il  quale
comprende l'attivita'  basata  sulle  conoscenze  esistenti  ottenute
dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista  dell'inizio  della
produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in
atto  di  nuovi  processi,  sistemi  e  servizi   o   di   migliorare
considerevolmente quelli che gia' esistono. Lo sviluppo  sperimentale
puo' comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a
dire dispositivi che consentono di dimostrare le  prestazioni  di  un
nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o  rappresentativo.
«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione
di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale,
progettazione o produzione industriale; 
    i) procedure ristrette: le procedure alle  quali  ogni  operatore
economico puo' chiedere di partecipare ed in cui  possono  presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle  stazioni
appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente decreto; 
    l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)  e'  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 10 e che  non  rientrano  nel  novero  dei
contratti esclusi; 
    m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita'  dello  Stato
di  garantirsi  l'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   cui
all'articolo 2, in quantita' tali da  permettere  l'assolvimento  dei
propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza; 
    n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati
d'oneri, documenti descrittivi e di supporto; 
    o)  contratti  di  servizi:  i  contratti   diversi   da   quelli
riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui agli allegati I e II; 
    p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i  lavori
e i servizi del Ministero della difesa, necessari per  l'espletamento
dell'attivita' operativa delle Forze armate, in Italia e  all'estero,
comprese l'attivita' logistica e l'attivita' addestrativa connesse  a
esigenze operative all'estero. 
  2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le  definizioni  di
cui all'articolo 3 del codice. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - La legge 4  giugno  2010,  n.  96  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2010, n. 146, S. O. 
              - Il testo dell'articolo  13  della  legge  4  febbraio
          2005,  n.   11   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,  n.
          37, cosi' recita: 
              "Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto  disposto  dall'articolo  117,
          quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute.". 
              - La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          20 agosto 2009, n. L 216. 
              - Il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - La legge 3 agosto 2007, n.  124  (Norme  relative  al
          sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
          nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12  giugno  2009,  n.  7  (Determinazione  dell'ambito  dei
          singoli livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di
          classifica, dei criteri  di  individuazione  delle  materie
          oggetto di classifica, nonche'  dei  modi  di  accesso  nei
          luoghi militari o definiti di interesse  per  la  sicurezza
          della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 2009, n. 154. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 124 del  2007,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 7 del  2009,  si  veda  nelle
          note alle premesse.