Art. 3 
 
                  Principi e disciplina applicabile 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture
avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo  2  del  codice
tenuto conto della specificita' dell'approvvigionamento dei materiali
nei settori della difesa e sicurezza. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  decreto  si
applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i
lavori  relativi  ai  beni  culturali  si   applicano   comunque   le
disposizioni di cui agli articoli  201,  202  e  203  del  codice.  I
riferimenti agli allegati II  A,  II  B  e  VIII  del  codice  devono
intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati  I,  II  e
III del presente decreto. 
  3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
di cui alla parte III del codice, si applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del  codice,
il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma  10,  del  codice,
non si applica, oltre che nei casi  previsti  dal  comma  10-bis  del
citato articolo 11, anche nei casi in cui  il  presente  decreto  non
prescriva  la  previa  pubblicazione  di  un  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.