Art. 6 
 
 
Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni 
 
  1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: 
    a) norme procedurali specifiche in base a  un  accordo  o  intesa
internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati  membri,  tra
l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o  piu'  Stati
membri e uno o piu' Paesi terzi; 
    b) norme procedurali specifiche in base a  un  accordo  o  intesa
internazionale conclusi in  relazione  alla  presenza  di  truppe  di
stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o  in  un
Paese terzo; 
    c)   norme   procedurali    specifiche    di    un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non  si
applica altresi' a contratti che devono  essere  aggiudicati  da  una
stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a
tali norme. 
  2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi: 
    a)  ai  contratti  nel  settore  della  difesa,   relativi   alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale  bellico  di
cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con  la
decisione  255/58,  che  siano  destinati  a  fini   specificatamente
militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
    b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  obbligherebbe  lo   Stato   italiano   a   fornire
informazioni  la  cui  divulgazione  e'  considerata  contraria  agli
interessi  essenziali  della  sua  sicurezza,  previa  adozione   del
provvedimento di segretazione; 
    c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
    d) ai  contratti  aggiudicati  nel  quadro  di  un  programma  di
cooperazione basato su ricerca e  sviluppo,  condotto  congiuntamente
dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo  sviluppo  di  un  nuovo
prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del
ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione  di  un  siffatto
programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla  Commissione  europea  l'incidenza
della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo  globale  del
programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del  caso,
la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; 
    e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse
civili,  quando  le  forze  operano  al  di  fuori   del   territorio
dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che  siano  conclusi
con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal
fine sono considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
di cui all'articolo 2; 
    f) ai contratti di servizi aventi per  oggetto  l'acquisto  o  la
locazione, quali che siano  le  relative  modalita'  finanziarie,  di
terreni, fabbricati esistenti o altri  beni  immobili  o  riguardanti
diritti su tali beni; 
    g) ai contratti aggiudicati  dal  governo  italiano  a  un  altro
governo e concernenti: 
      1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 
      2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 
      3) lavori e  servizi  per  fini  specificatamente  militari,  o
lavori e servizi sensibili; 
    h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
    i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; 
    l) ai contratti d'impiego; 
    m) ai servizi di ricerca e  sviluppo  diversi  da  quelli  i  cui
benefici     appartengono     esclusivamente      all'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore  perche'  li  usi  nell'esercizio
della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o  ente
aggiudicatore. 
  3. Nessuna delle norme, procedure,  programmi,  accordi,  intese  o
appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata  allo  scopo
di non applicare le disposizioni del presente decreto.