Art. 9 Norme di organizzazione 1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa. 2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalita' indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 33. - Si riporta il testo dell'articolo 128, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.".