Art. 2 
 
 
              Oneri relativi a prestazioni e controlli 
 
  1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 9  della  legge  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11 (Norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,  n.
          37, cosi' recita: 
              "Art. 9. (Contenuti della legge comunitaria). 
              1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento  nazionale
          all'ordinamento  comunitario  e'  assicurato  dalla   legge
          comunitaria annuale, che reca: 
              a)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
              b)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni  statali  vigenti  oggetto  di  procedure   di
          infrazione  avviate  dalla  Commissione   delle   Comunita'
          europee nei confronti della Repubblica italiana; 
              c)  disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione   o
          assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o  della
          Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere  a)
          e c)  del  comma  2  dell'articolo  1,  anche  mediante  il
          conferimento al Governo di delega legislativa; 
              d) disposizioni che autorizzano il Governo  ad  attuare
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'articolo 11; 
              e)  disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
              f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
          nel rispetto dei quali le regioni e  le  province  autonome
          esercitano  la  propria  competenza  normativa   per   dare
          attuazione o assicurare l'applicazione di  atti  comunitari
          nelle materie di cui all'articolo 117, terzo  comma,  della
          Costituzione; 
              g)  disposizioni  che,  nelle  materie  di   competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni comunitarie recepite  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome; 
              h)  disposizioni  emanate  nell'esercizio  del   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo 16, comma 3. 
              2. Gli oneri relativi  a  prestazioni  e  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui  alla
          legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono  posti  a
          carico   dei   soggetti   interessati,   secondo    tariffe
          determinate sulla base del costo  effettivo  del  servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria. Le tariffe di cui al precedente  periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              2-bis. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate
          ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".