Art. 4 Modifiche all'articolo 629 del codice penale 1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 629 del Codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000; La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".