Art. 5 
 
 
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
                                 163 
 
  1. All'articolo 135, comma 1, del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in  giudicato»  sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  135  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  135.  Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione. 
              (art. 118, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di
          legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia
          intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
          dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione
          di cui all'articolo 3, della legge  27  dicembre  1956,  n.
          1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza  di  condanna
          passata  in  giudicato  per  reati  di  usura,  riciclaggio
          nonche' per frodi nei riguardi della  stazione  appaltante,
          di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o  di  altri
          soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonche'   per
          violazione degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul
          lavoro,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla
          stazione appaltante, in relazione allo stato dei  lavori  e
          alle eventuali conseguenze  nei  riguardi  delle  finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.".