Art. 2
Pesca professionale
1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni
vigenti.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia - Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., cosi' recita:
«Art. 19 (L) (Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza). (Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 10). (Omissis).
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16,
nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione e' dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.».
- Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' recita:
«2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».