Art. 3
Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice
civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso;
c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2135 del Codice civile cosi'
recita:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Per il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si veda
nelle note all'art. 2.
Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge n. 104
del 1992, si veda nelle note all'art. 2.