Art. 4
Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2
e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu'
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 153 del 2004, cosi' recita:
«Art. 4 (Licenza di pesca). - 1. Le navi ed i
galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'art.
149 del codice della navigazione, per l'esercizio della
pesca professionale devono essere muniti di licenza di
pesca.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
della L. 31 dicembre 1998, n. 485), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O., cosi'
recita:
«Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). -
(Omissis).
4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e
portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed
esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da
pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o
con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento,
la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da
parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al
Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed
esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di
verificarne la conformita' alle disposizioni del presente
decreto.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n.
142 (Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94, cosi' recita:
«Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi
collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere
deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per
cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle
retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai
limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'art. 6.».