Art. 5 
 
                     Giovane imprenditore ittico 
 
  1.  E'  giovane   imprenditore   ittico   l'imprenditore   di   cui
all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione   della   normativa   nazionale   e
comunitaria in materia di  imprenditoria  giovanile,  si  considerano
imprese ittiche giovanili: 
    a) le societa' semplici, in nome  collettivo  e  cooperative  ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni; 
    b) le societa'  in  accomandita  semplice  ove  almeno  il  socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di  cui  alla
lettera a); 
    c) le societa' di capitali di cui i giovani  imprenditori  ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi  di
amministrazione della societa' siano  costituiti  in  maggioranza  da
giovani imprenditori ittici. 
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998,  n.  441,
dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile  in  agricoltura»  sono
inserite le  seguenti:  «e  pesca»  e  dopo  le  parole:  «a  livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle  cooperative  della  pesca  comparativamente  piu'
rappresentative a livello  nazionale,  delle  associazioni  nazionali
delle  imprese  di  pesca  e  acquacoltura  e  dalle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e  dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». 
  4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
(legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle  finalita'
di cui al presente comma». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          441 del 1998, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita').  -  1.
          E' istituito presso il Ministero per le politiche  agricole
          un Osservatorio per l'esame  delle  problematiche  relative
          all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e  pesca  e
          per il monitoraggio sull'attuazione della  presente  legge,
          di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli
          ordini  e  collegi  professionali  di   tecnici   agricoli,
          alimentari e  forestali  e  delle  organizzazioni  agricole
          giovanili  rappresentative  a  livello  nazionale  e  delle
          associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della
          pesca  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
          nazionale, delle associazioni nazionali  delle  imprese  di
          pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori del  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura
          comparativamente piu' rappresentativi a livello  nazionale.
          La partecipazione all'Osservatorio non comporta  oneri  per
          lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa
          nel limite di un miliardo di lire  annue  a  decorrere  dal
          1999». 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 120, della  legge  24
          dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.