Art. 5 Giovane imprenditore ittico 1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni. 2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili: a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni; b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a); c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici. 3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». 4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 441 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e pesca e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999». - Per il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.