Art. 5
Giovane imprenditore ittico
1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui
all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita'
di cui al presente comma».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
441 del 1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1.
E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole
un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative
all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e pesca e
per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge,
di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli
ordini e collegi professionali di tecnici agricoli,
alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole
giovanili rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della
pesca comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di
pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.
La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per
lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa
nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal
1999».
- Per il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24
dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.