Art. 6
Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse
acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e
scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio
dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della
politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Note all'art. 6:
- Il capo III del titolo I del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, e' cosi'
rubricato:
«Capo III
Della ricerca scientifica e tecnologica».