Art. 2
Oggetto
1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a),
primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente
decreto disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione
della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e
della ricerca;
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e
dell'efficacia delle attivita' didattiche e di ricerca delle
universita'.
2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del
sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione
triennale, con il programma di qualita' approvato annualmente ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla
lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli
obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede,
all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura
proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito efficienza e
risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonche' la
valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il
primo anno di attivita' attraverso la revisione del rispettivo
trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
primo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, si veda
nelle note alle premesse.
L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 reca:
«2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico
nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e
degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno
annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi
dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita'
delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei
di valutazione interna degli atenei e degli enti di
ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi
pubblici di finanziamento e di incentivazione alle
attivita' di ricerca e di innovazione.».