Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera  a),
primo periodo, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  il  presente
decreto disciplina: 
  a) l'introduzione  di  un  sistema  di  accreditamento  iniziale  e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 
  b) l'introduzione di un sistema di valutazione e  di  assicurazione
della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia  della  didattica  e
della ricerca; 
  c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e
dell'efficacia  delle  attivita'  didattiche  e  di   ricerca   delle
universita'. 
  2. In coerenza con gli obiettivi e  gli  indirizzi  strategici  del
sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione
triennale, con il programma  di  qualita'  approvato  annualmente  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui  alla
lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli
obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede,
all'articolo 15, meccanismi volti a garantire  incentivi,  in  misura
proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito  efficienza  e
risultati nell'ambito della didattica e  della  ricerca,  nonche'  la
valorizzazione della figura dei ricercatori  non  confermati  per  il
primo anno  di  attivita'  attraverso  la  revisione  del  rispettivo
trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),
          primo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 reca: 
              «2.  L'Agenzia   sovraintende   al   sistema   pubblico
          nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e
          degli enti di ricerca e, sulla base di un programma  almeno
          annuale   approvato   dal   Ministro,   cura,   ai    sensi
          dell'articolo 3,  la  valutazione  esterna  della  qualita'
          delle attivita' delle universita' e degli enti  di  ricerca
          pubblici e privati destinatari di  finanziamenti  pubblici;
          indirizza le attivita' di valutazione demandate  ai  nuclei
          di  valutazione  interna  degli  atenei  e  degli  enti  di
          ricerca; valuta l'efficienza e  l'efficacia  dei  programmi
          pubblici  di  finanziamento  e   di   incentivazione   alle
          attivita' di ricerca e di innovazione.».