Art. 2 Oggetto 1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina: a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' didattiche e di ricerca delle universita'. 2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita' approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonche' la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita' attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 reca: «2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attivita' di ricerca e di innovazione.».