Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
istituzioni universitarie italiane, statali e non  statali,  comunque
denominate, ivi compresi  gli  istituti  universitari  a  ordinamento
speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni
previste  dall'articolo  15  che   si   applicano   unicamente   alle
universita' statali. 
  2. Le disposizioni del  CAPO  II  non  si  applicano  ai  corsi  di
dottorato di ricerca, per i quali trova  applicazione  l'articolo  4,
comma  2,  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  come  modificato
dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  4  della
          legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento  dei
          ricercatori e dei professori universitari di  ruolo),  come
          modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della citata  legge
          n. 240 del 2010: 
              «1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,  n.  210,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. I corsi di dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4»; 
              b) al comma 5, lettera c): 
              1) le parole: «comunque non inferiore  alla  meta'  dei
          dottorandi» sono soppresse; 
              2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare»  sono
          inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato  di
          cui all'articolo 50 del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»; 
              c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
              «6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»; 
              d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «8-bis. Il titolo di dottore di ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».