Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle universita' statali. 2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 3: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della citata legge n. 240 del 2010: «1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4»; b) al comma 5, lettera c): 1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi» sono soppresse; 2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»; d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».