Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque
denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento
speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni
previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle
universita' statali.
2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di
dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato
dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo), come
modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della citata legge
n. 240 del 2010:
«1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono
inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di
cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».