Art. 2 Finalita' e principi 1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni. 3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi. 4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio. 5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso: a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilita'; c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; d) la realizzazione di interventi per la mobilita' territoriale degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale; e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunita' offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione si veda nelle note alle premesse.