Art. 2
Finalita' e principi
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire
ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un
sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia
partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
attuazione del titolo V della parte II della Costituzione,
individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio,
nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture
residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di
valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i
collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli
stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la
diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri
strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione
europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti
in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con
disabilita';
c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a
facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno
negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita' territoriale
degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a soddisfarne
aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di
valorizzazione e informazione delle opportunita' offerte, in
particolare dall'Unione europea, per favorire
l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione
si veda nelle note alle premesse.